RIFORMA DEL DESIGN: il c.d. “DESIGN PACKAGE U.E.”. AMPLIAMENTO DELL’OGGETTO DI TUTELA. Tutela dei prodotti non fisici, delle animazioni, delle interfacce grafiche, dei disegni di interni e di esterni, degli assortimenti di articoli, ecc..
Il Consiglio dell’Unione Europea, con la Direttiva U.E. n. 2823/2024, ha introdotto la riforma del design comunitario contenente rilevanti novità rese necessarie, anzitutto, per adattare il sistema dei modelli e disegni agli sviluppi delle nuove tecnologie del mercato, come ad es. la stampante 3D.
Scopo di tale riforma è stato, quindi, non solo creare e promuovere un mercato interno ben funzionante e facilitare la registrazione, l’amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell’Unione a vantaggio della crescita e della competitività (considerando 45 della Direttiva), ma anche “aggiornare il quadro normativo alla luce degli sviluppi relativi alle nuove tecnologie sul mercato” (Considernado 6 della Direttiva).
Tale modernizzazione è avvenuta tramite:
1) Ampliamento della definizione di ”disegno o modello” al fine di estendere la tutela del design all’animazione, intesa sia come movimento sia come transizione. Specificamente,l’art. 2 della Dir. U.E. n. 2823/2024 prevede che:“«disegno o modello»: l’aspetto dell’ intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche”;
2) Ampliamento della nozione di “prodotto” proteggibile come design per permettere di tutelare come design anche gli elementi/prodotti non fisici. In dettaglio, per prodotto deve intendersi “qualsiasi oggetto industriale o artigianale diverso da un programma informatico, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica”.
La nuova nozione di “prodotto”, include, quindi, espressamente:
– gli assortimenti di articoli,
– la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno (in modo da tutelare, anche, il c.d. layout degli arredamenti di interni, anche di un negozio,
– le opere grafiche,
– i simboli,
– i loghi,
– le interfacce grafiche utente 8ad es., quelle delle app),
– i motivi di superficie,
– le parti destinate a essere assemblate in un prodotto complesso.
3) Ampliamento dell’ambito di applicazione dei diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello per proteggerli dalla riproduzione non autorizzata tramite stampante 3D.
In dettaglio, l’art. 2 della Dir. U.E. in esame prevede che: “Possono essere in particolare vietati a norma del paragrafo 1:
d) la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di
un prodotto di cui alla lettera a).”
4) Nuove limitazioni ai diritti esclusivi conferiti dal disegno o modello.
- Identificazione e riferimento: sono leciti “gli atti compiuti al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello” (art. 18, co. 1°, lett. d)).
- Commento, critica o parodia: Sono leciti “agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia”. (art. 18, co. 1°, lett. e)).
- Clausola di riparazione: tale clausola trova applicazione nel mercato dei pezzi di ricambio e prevede che, allo scopo di poter riparare un prodotto complesso e al fine di ripristinarne l’aspetto originario, i diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello di un componente di un prodotto complesso non sono protetti qualora sia necessario riparare il prodotto complesso per ricostituirne l’aspetto originario (art. 20: “I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientra nell’ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati immessi sul mercato nell’Unione dal titolare del disegno o modello o col consenso del titolare”).
- Domande multiple di disegni e modelli appartenenti a classi differenti.
In una domanda multipla di modelli e disegni possono essere inseriti più modelli e disegni appartenenti anche a classi merceologiche differenti della Classificazione internazionale di Locarno (art. 27: “In una domanda multipla di registrazione di disegni e modelli possono essere riuniti più disegni e modelli. Tale possibilità non dipende dal fatto che i prodotti in cui i disegni e modelli sono destinati ad essere incorporati o cui sono destinati ad essere applicati appartengano tutti alla stessa classe della classificazione di Locarno”).
Entrata in vigore della Direttiva U.E. n. 2823/2024.
la Direttiva U.E. in esame è entrata in vigore l’8 dicembre 2024. Gli Stati membri dell’Unione dovranno recepirla entro e non oltre il 9 dicembre 2027.
