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CONCETTO GIURIDICO DI CREATIVITÀ: Anche La Iniziale Elaborazione Di Una Idea Poi Condivisa Con Altri Per La Realizzazione Di Un Processo Creativo Comune Costituisce Opera Creativa (Corte Di Cassazione N. 6469 Del 06.03.2020).

CONCETTO GIURIDICO DI CREATIVITÀ: anche la iniziale elaborazione di una idea poi condivisa con altri per la realizzazione di un processo creativo comune costituisce opera creativa (Corte di Cassazione n. 6469 del 06.03.2020).

Il Sig. M.A. aveva convenuto in giudizio, con citazione del 18.9.2000, la Raimbow s.p.a. (ora Rainbow s.r.l.) esponendo di essere co-autore, insieme al Sig. I.S., dei personaggi di fantasia ” Tommy  & Oscar ” e di vantare per tale ragione diritti di partecipazione allo sfruttamento economico dell’opera nei confronti della società convenuta, della quale aveva richiesto la condanna al pagamento dei diritti d’autore.  

La società convenuta Raimbow s.p.a. aveva contestato la domanda attorea, eccependo: l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente in relazione allo svolgimento del quale lo stesso era stato retribuito; l’ideazione esclusiva dei personaggi in capo al Sig. I.S., che aveva ceduto alla società i diritti di utilizzazione economica; la circostanza che M.A. si era limitato ad occuparsi di alcune sceneggiature, attività per la quale era stato retribuito con il versamento dei diritti d’autore e, poi, come lavoratore subordinato. Aveva, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni per lesione della reputazione commerciale.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda del Sig. M.A. e condannava la Raimbow s.p.a. al pagamento di € 48.026,37 oltre interessi legali e ne respingeva in toto anche domanda riconvenzionale.

La sentenza veniva impugnata in via principale dal Sig. M.A.. La Raimbow s.p.a., oltre a contestare l’appello principale, spiegava appello incidentale chiedendo che venisse accertato che nulla fosse dovuto alla controparte. La Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, rigettando entrambi gli appelli.

La Raimbow s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione contestando con i primi due motivi:

– la violazione da parte della Corte di Appello di Ancona degli artt. n. 1 e 2 della Legge n. 633/1941 (Legge su Diritto d’Autore). Specificamente, la ricorrente affermava che la Corte anconetana aveva applicato la tutela ivi prevista erroneamente a “mere idee, per di più non identificate” e non ad opere dell’ingegno, in quanto avrebbe riconosciuto la tutela autorale ad una “iniziale elaborazione di idea”;

– l’errata individuazione da parte della Corte territoriale dell’opera dell’ingegno alla cui ideazione M.A. aveva contribuito confondendo, invece, i due distinti piani di tutela riservati da un lato, all’ideazione dei personaggi e, dall’altro, alle opere audiovisive contenute nei CD-Rom e le serie animate qualificabili come opere cinematografiche, entità ben distinte tra loro, definendo, invece, tutto congiuntamente ed in modo generico come “cartone animato”.

La Corte di Cassazione, però, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di impugnazione poiché  l’apporto creativo del Sig. M.A., per il cui riconoscimento egli aveva agito, deve essere individuato nella sua qualità di coautore – ideatore dell’opera giacchè questi aveva rivendicato la co-paternità nell’ideazione dell’opera dell’ingegno, in particolare rivendicando “la paternità dell’idea originaria di personaggi che si nutrivano di musica”. Tale apporto creativo, ha sostenuto la Suprema Corte, è stato provato sia da numerosi elementi desunti da documentazione versata in atti sia dallo sviluppo del processo creativo comune sfociato nella produzione di cartoni animati. Detta statuizione discende, come ribadito dalla stessa Corte di legittimità, dall’applicazione del principio (utilizzato anche dalla Corte di Appello) secondo il quale “il concetto giuridico di creatività può consistere anche nella iniziale elaborazione di un’idea, poi condivisa con altri per lo sviluppo ed il perfezionamento di un processo creativo comune.”. Ciò ha escluso anche qualsivoglia confusione, asserita dalla Raimbow s.p.a., tra l’ideazione creativa, oggetto del giudizio ed accertata in fatto in via presuntiva in favore del Sig. M.A., ed il cartone animato in cui poi la stessa era confluita.

Con il terzo, il quarto e il quinto motivo la Raimbow s.p.a. ha denunciato l’errata applicazione, da parte della Corte d’Appello, alla fattispecie de qua della normativa in materia di “opere in comunione” (Art. 10 della Legge sul Diritto d’Autore). Segnatamente:

– la Raimbow s.p.a. ha affermato che l’opera oggetto di contestazione, essendo una opera audio-visiva formata quindi dall’unione di più opere, avrebbe dovuto essere assimilata alle “opere collettive”, in particolare alle opere cinematografiche, ai sensi degli artt. 3 e 7 della Legge sul Diritto d’Autore;

– conseguentemente, la Corte di Appello avrebbe errato anche nell’attribuire al Sig. M.A. il diritto ad un ulteriore compenso sullo sfruttamento delle opere audiovisive e nel procedere alla determinazione in via equitativa del calcolo della partecipazione dello stesso ai proventi dello sfruttamento economico degli audiovisivi.

Anche tali motivi sono stati ritenuti inammissibili dalla Suprema Corte poiché il diritto autorale è stato riconosciuto al Sig. M.A. non in relazione al cartone animato, nel quale i suoi personaggi sono confluiti, inteso come opera cinematografica ma in relazione alla creazione dei personaggi di fantasia ed al loro mondo, poi confluiti nel progetto comune della produzione dei cartoni animati. Da ciò è conseguito anche l’inammissibilità della censura formulata invocando l’applicazione dei criteri stabiliti per la determinazione dei diritti economici spettanti per le opere cinematografiche. Infine, è stato rimarcato che non è stata riconosciuta al Sig. M.A. la partecipazione agli utili, ma gli utili sono stati utilizzati come parametro per determinare l’equo compenso e che le critiche in merito alla quantificazione dell’equo compenso non sono state proposte, come avrebbero dovuto, come vizi motivazionali e risultano apodittiche e generiche.

Alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha, quindi, rigettato.

 

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